Informativa sui reclami
Per quel che attiene alla gestione dei reclami relativi ai casi previsti dal Reg. UE n. 1177/10, si informano gli utenti di quanto segue:
- i reclami potranno essere presentati indistintamente in lingua italiana o inglese;
- il modulo di reclamo è scaricabile dal sito www.adriaferries.it nella sezione reclami, ovvero in fondo alla presente pagina. I reclami possono essere comunque presentati senza utilizzare tale modulo, fermo restando che saranno esaminati esclusivamente i reclami che riportano almeno: a) i dati identificativi dell’utente (nome, cognome, recapito) e dell’eventuale rappresentante, allegando in tal caso una delega ed un documento d’identità dell’utente; b) i riferimenti identificativi del viaggio effettuato (data, ora di partenza, origine e destinazione) e del contratto di trasporto (codice prenotazione o numero biglietto); c) la descrizione della non coerenza del servizio rilevata rispetto ad uno o più requisiti definiti dalla normativa europea o nazionale, dalle condizioni generali di trasporto o, ove ne sia prevista, dall’adozione dalla carta dei servizi;
- il reclamo deve essere trasmesso entro due mesi dalla data entro cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio;
- entro un mese dal ricevimento la Compagnia fornirà riscontro all’utente comunicando se il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame, fornendo comunque in quest’ultimo caso riscontro definitivo entro due mesi dalla data di ricevimento del reclamo stesso;
- in caso di mancata risposta al reclamo nei termini di cui ai punti che precedono l’utente potrà: a) utilizzare procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) presentare un reclamo di seconda istanza all’Autorità di regolazione dei trasporti tramite apposito link (www.autorita-trasporti.it/site/);
-l’utente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico commisurato al prezzo del biglietto riferibile al servizio di trasporto in misura non inferiore al 10% nel caso di risposta tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dal ricevimento del reclamo, o al 20% nel caso di risposta non fornita entro il novantesimo giorno dal ricevimento del reclamo. Tale indennizzo non è dovuto nei casi in cui: a) l’importo dello stesso è inferiore a € 6,00; b) il reclamo non è trasmesso dall’utente con le modalità, gli elementi minimi e le tempistiche previsti dai punti che precedono; c) all’utente è già stato corrisposto un indennizzo ai sensi del presente punto relativamente ad un reclamo avente ad oggetto il medesimo viaggio.